Descrizione
L'Amministrazione comunale mette a disposizione dei cittadini che intendono sposarsi in Comune alcuni spazi per la celebrazione di matrimoni civili e unioni civili.
Si tratta di sale o spazi istituzionali, che possono essere allestite per ospitare la cerimonia.
Approfondimenti
- Lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
- Martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
- Mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
- Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
- Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
- Sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00
- Art. 1 OGGETTO E FINALITA’ DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione del servizio comunale incaricato delle attività connesse alla celebrazione del matrimonio civile ed alla costituzione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso che si celebrano nel territorio del Comune, come regolati dalle disposizioni di cui al Capo III- Titolo VI° - relativo al matrimonio, del vigente codice civile e dalla legge 20.05.2016 n. 76.
La celebrazione del matrimonio e la costituzione delle unioni civili sono attività istituzionali garantita ai cittadini così come previsto dal Codice Civile e dal vigente Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 396/2000). Essa ha luogo nel giorno indicato dalle parti e si svolge nella sala del Consiglio o stanza del Sindaco o in altra stanza a ciò adibita, all’interno dell’orario di servizio al momento in vigore. - Art. 2 FUNZIONI
Per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile ai dipendenti a tempo indeterminato o al Segretario Comunale.
Possono celebrare i matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili anche Assessori, Consiglieri Comunali o cittadini italiani che abbiano i requisiti per l’elezione a Consigliere Comunale a ciò abilitati per legge ed appositamente delegati dal Sindaco. - Art. 3 DELEGHE
La celebrazione richiesta da altro Ufficiale di Stato Civile non rientra nella previsione di cui all’art. 1.
Tra le motivazioni di necessità o convenienza per far luogo, ai sensi dell’art. 109 del codice civile, alla richiesta di celebrazione in altro Comune non rientrano i diversi orari in cui altri Comuni consentono la celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili. - Art. 4 LUOGO DELLA CELEBRAZIONE
Il matrimonio civile e la costituzione delle unioni civili possono essere celebrati pubblicamente, alla presenza di due testimoni maggiorenni, muniti di idoneo documento di identità in corso di validità, anche parenti degli sposi, su domanda degli interessati, nella sala del consiglio del “Palazzo Comunale” sito in Piazza Cornaggia al civico 71.
La celebrazione fuori dalla casa comunale e dai luoghi autorizzati può avvenire solo nei casi previsti dall'art. 110 del Codice Civile. - Art. 5 RICHIESTA DELLA CELEBRAZIONE
La richiesta di celebrazione si presenta presso l'ufficio di Stato Civile compilando apposita domanda sottoscritta da entrambi i nubendi ed indirizzata al Sindaco, secondo il modello redatto dai competenti Uffici.
L'istanza dovrà contenere le generalità dei nubendi, la data e l'ora del matrimonio e la scelta del regime patrimoniale.
La domanda dovrà essere prodotta al Sindaco con registrazione di protocollo almeno 60 giorni prima della celebrazione.
La richiesta dovrà obbligatoriamente allegare certificazione attestante l'avvenuto pagamento delle relative spese, come indicato nell'allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento, al fine di dare le necessarie disposizioni per garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.
La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle regolari pubblicazioni di matrimonio, come previsto dall'art. 50 e segg. del D.P.R. 396 del 03-11-2000. Qualora queste non avvenissero nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla celebrazione e la prenotazione del matrimonio decade automaticamente. - Art. 6 GIORNATE ED ORARIO DI CELEBRAZIONE
Il matrimonio civile e la costituzione delle unioni civili sono celebrati, in via ordinaria, nel rispetto dei giorni e degli orari indicati nell’allegato “B” del presente provvedimento comunque subordinato alla disponibilità del Sindaco o del Suo delegato alla celebrazione e della sala, compatibilmente con le esigenze istituzionali, in base alla scelta dei nubendi.
Eventuali matrimoni al di fuori degli orari sopra indicati devono essere concordati con gli uffici e con l’Ufficiale di Stato Civile (previa disponibilità del Sindaco o suo delegato).
Le celebrazioni sono comunque tassativamente sospese durante le seguenti feste:
- 1 e 6 Gennaio
- Il sabato, la domenica di Pasqua e il giorno successivo (Lunedì dell’Angelo)
- 25 Aprile
- 1 Maggio
- 2 Giugno
- Festa Patronale
- 15 Agosto
- 1 Novembre
- 8, 24, 25, 26 e 31 Dicembre
- durante le consultazioni elettorali compreso il giorno precedente l’insediamento dei seggi e il giorno successivo alla conclusione delle operazioni elettorali. - Art. 7 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
L’Ufficio Comunale competente all’organizzazione della celebrazione dei matrimoni ed alla costituzione delle unioni civili è l’Ufficio di Stato Civile. La visita della sala del
Consiglio destinata alla celebrazione del matrimonio civile ed alla costituzione delle unioni civili potrà essere effettuata da parte dei richiedenti previo appuntamento, da stabilirsi con l'ufficio di Stato Civile al fine di scongiurare eventuali coincidenze con altre attività già pianificate facenti parte del programma amministrativo.
La richiesta relativa all’uso della sala redatta sulla modulistica predisposta dagli uffici preposti deve essere inoltrata almeno (60) sessanta giorni prima della data del matrimonio e/o della costituzione delle unioni civili all’Ufficio di Stato Civile del Comune di Rivanazzano Terme da parte di uno dei due nubendi, unitamente all’esibizione delle ricevute dell’avvenuto pagamento del rimborso dovuto.
L’Ufficio di Stato Civile, entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione della domanda, accorderà l’autorizzazione per l’utilizzo della sala, ovvero comunicherà nel modo o nella forma ritenuta più rapida le ragioni del mancato accoglimento dell’istanza.
La prenotazione della sala per la celebrazione del matrimonio e la costituzione delle unioni civili non sarà tuttavia effettiva fino a quando i richiedenti non consegneranno la ricevuta di avvenuto pagamento all’Ufficio di Stato Civile.
Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario presso la Tesoreria Comunale (causale da indicare: celebrazione matrimonio civile).
L’Ufficio di Stato Civile darà, in coordinamento con gli altri Uffici Comunali, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati. - Art. 8 ALLESTIMENTO DELLA SALA E/O DEGLI ATRI
I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala e/o gli atri con ulteriori arredi ed addobbi che al termine della cerimonia dovranno essere tempestivamente e integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.
La sala e gli atri dovranno quindi essere restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi per la celebrazione.
Il Comune di Rivanazzano Terme si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposti dai richiedenti.
E’ consentita la possibilità di utilizzare strumenti musicali o utilizzare impianti stereo personali per diffondere musica di sottofondo nel corso della cerimonia, evitando comunque di recare disturbo alla regolare celebrazione del rito o agli altri uffici. - Art. 9 PRESCRIZIONI PER L’UTILIZZO
È fatto divieto di lancio di riso, coriandoli, confetti ed altro materiale all’interno della sala utilizzata per la cerimonia, negli atri comunali e nel porticato prospiciente la sede municipale.
Qualora venga trasgredita tale disposizione, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente la somma a titolo di contributo per le spese di pulizia aggiuntive.
Nel caso si verifichino danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione del matrimonio o la costituzione delle unioni civili, l’ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto indicato ai sensi dell’art. 5 del presente regolamento (soggetto richiedente). - Art. 10 MATRIMONIO CON L'AUSILIO DI UN INTERPRETE
Nel caso i nubendi, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'ufficiale dello stato civile, prima della celebrazione del matrimonio, di comprendere la lingua italiana. Qualora non dimostrassero di intendere la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete come previsto dagli artt. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere gli sposi stessi.
L'eventuale interprete dovrà presentarsi all'ufficiale di stato civile almeno 5 (cinque) giorni prima della celebrazione del matrimonio, esibendo un documento in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l’incarico, la sottoscrizione alla presenza dei nubendi di un apposito verbale, dimostrando la capacità di effettuare la traduzione richiesta. - Art. 11 MATRIMONIO SU DELEGA
Nel caso il matrimonio avvenga su delega di altro Comune, gli sposi dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione con le medesime modalità indicate negli art. 5 e segg. con anticipo di almeno 60 giorni.
Il matrimonio potrà essere celebrato nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente regolamento.
Per il matrimonio celebrato su delega di altro comune i nubendi dovranno produrre entro 8 giorni dalla data della celebrazione, salvo diverso accordo con l'ufficiale di stato civile, la seguente documentazione:
- delega del comune richiedente;
- fotocopia dei documenti di identità dei nubendi;
- fotocopia dei documenti di identità dei testimoni;
- conferma del regime patrimoniale già a suo tempo sottoscritto con apposito modulo predisposto dall'ufficio, allegato “A” del presente provvedimento. - Art. 12 FORMALITA' PRELIMINARI ALLA CELEBRAZIONE
Nel giorno previsto per la celebrazione, per il regolare svolgimento della stessa dovranno essere presenti, oltre ai nubendi, due testimoni maggiorenni (1 per ciascun nubendo), anche parenti, muniti di documento di identità in corso di validità.
Almeno 8 giorni prima della data prevista per la celebrazione, i nubendi dovranno consegnare presso l'ufficio di stato civile la fotocopia del documento di identità in corso di validità dei testimoni.
In caso di variazione dei testimoni e/o dell'interprete per motivi di urgenza o della scelta del regime patrimoniale, gli sposi devono comunicare la variazione tassativamente entro le ore 12 del giorno precedente il matrimonio. - Art. 13 COSTO DEL SERVIZIO
Per la celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili è dovuto il pagamento dell’importo del rimborso di cui all’allegato “B”. I predetti rimborsi sono determinati e possono essere aggiornati dalla Giunta Comunale tenendo conto del costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio e la costituzione delle unioni civili (consumi per l’utilizzo della sala: riscaldamento, energia elettrica, pulizia ecc).
L’importo del rimborso sarà diversificato a seconda della residenza o meno nel Comune di Rivanazzano Terme di almeno uno dei nubendi.
Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte, per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme corrisposte, in relazione ai servizi non prestati. Nessun rimborso competerà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti. - Art. 14 DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia:
- Codice Civile
- D.P.R. 3 novembre 200, n. 396;
- D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- Lo Statuto Comunale;
- La legge 20.05.2016 n. 76. - Art. 15 ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento, dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale, sarà pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, entrando in vigore il giorno della sua pubblicazione; da tale data saranno abrogate tutte le disposizioni con esso contrastanti.
In via di prima applicazione del presente regolamento non saranno soggetti al pagamento dell’eventuale eccedenza del rimborso già stabilito con precedente delibera di Giunta Comunale i matrimoni civili già autorizzati.
Non sono previste deroghe se non espressamente indicate nel presente provvedimento.